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Ordinanza — n. 39454/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal and factual grounds in the sole argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Zamino Massimo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Zamino challenged the Second Instance Court's confirmation of his conviction for simple documentary bankruptcy and recidivism, arguing a defect in the reasoning regarding his liability. The court rejected this claim because the appeal relied solely on abstract legal theories without providing the necessary legal arguments or factual data to critique the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based merely on theory without supporting legal grounds or factual data that clarify the critical points against the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect in reasoning lack of factual data abstract legal theory procedural costs award cattiva gestione omissione della contabilità irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMINO MASSIMO nato a TARANTO il 25/09/1967 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rg. 21362/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che Zamino Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, ha confermato la sentenza del 4 giugno 2020 del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta documentale semplice e, ritenuta la recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni di mera teoria e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e che chiariscano la portata critica nei confronti della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il Consigli estensore Il Presiden