Cassation Court dismisses appeals as inadmissible due to generic lack of motivation regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Antonio Carfora and Raffaele Iovine inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The defendants argued that the Court of Appeal failed to provide specific reasoning for rejecting generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Criminal Code. The court rejected this claim because the appeal merely alleged a lack of motivation without explaining why the defendants deserved the benefit, rendering the complaint generic and insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal alleging a lack of motivation is inadmissible if it fails to specify the reasons why the defendant deserves the mitigating circumstance.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARFORA ANTONIO nato a NAPOLI il 08/11/1990 IOVINE RAFFAELE nato a GRAGNANO il 06/09/1978 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 21297-2024 - Rei. Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Rilevato che Carfora Antonio e Iovine Raffaele ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in sede di rinvio, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la decisione di prime cure con cui i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di tentato omicidio aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso nonché dei reati di detenzione illegittima di armi, di accensioni ed esplosioni pericolose e di danneggiamento;
Preso atto della memoria presentata dal difensore degli imputati, che tuttavia non contiene argomentazioni idonee ad incidere sulle conclusioni di seguito illustrate. Considerato che il motivo di ricorso presentato da entrambi gli imputati — con cui si denunzia l'assenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. — è generico. Ed invero, se è innegabile che la Corte di appello del rinvio avesse l'onere di delibare anche sul motivo di appello concernente le circostanze attenuanti generiche (in quanto la Corte di cassazione l'aveva ritenuto assorbito ma non precluso), è altrettanto innegabile che il ricorso oggi sub iudice si limita a denunziare la mancanza di motivazione, senza chiarire le ragioni per le quali gli imputati fossero meritevoli del beneficio.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 se