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Ordinanza — n. 39451/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39451/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39451/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONZANI STEFANO nato a MONZA il 14/10/1967 avverso la sentenza del 21/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOdato avviso aíe—a-nti. udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 21295-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Monzani Stefano ricorre avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano che gli ha applicato ex artt. 444 cod. proc. pen. la pena di sei mesi di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta; Con il primo ed unico 'motivo di ricorso, l'imputato denunzia la violazione della legge penale e processuale per non aver il giudice accertato l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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artt. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39451/2024 — snpen · Corte di Cassazione: udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 21295-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Monzani Stefano ricorre avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano che gli ha applicato ex artt. 444 cod. proc. pen. la pena di sei mesi di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta; Con il primo ed unico 'motivo di ricorso, l'imputato denunzia la violazione della legge penale e processuale per non aver il giudice accertato l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie irregolarità finanziarie falsificazione di monete motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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artt. 444 cod. proc. pen
25.09.2024 - Monzani Stefano ricorre avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano che gli ha applicato ex artt. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
la pena di sei mesi di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta; Con il primo ed unico 'motivo di ricorso, l'imputato denunzia la violazione della legge penale e processuale per non aver il giudice accertato l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONZANI STEFANO nato a MONZA il 14/10/1967 avverso la sentenza del 21/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOdato avviso aíe—a-nti. udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 21295-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Monzani Stefano ricorre avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano che gli ha applicato ex artt. 444 cod. proc. pen. la pena di sei mesi di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta; Con il primo ed unico 'motivo di ricorso, l'imputato denunzia la violazione della legge penale e processuale per non aver il giudice accertato l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate, tra cui non rientra il vizio lamentato (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembr