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Ordinanza — n. 39448/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39448/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39448/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADRICELLI GIUSEPPINA nato a CRISPANO il 05/11/1977 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 21172-2024 - Re!. Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Rilevato che Padricelli Giuseppina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riducendo la durata delle sanzioni accessorie, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale era stata ritenuta responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione della legge e vizio motivazionale in ordine alla affermazione della sua responsabilità penale - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39448/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 21172-2024 - Re!. Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Rilevato che Padricelli Giuseppina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riducendo la durata delle sanzioni accessorie, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale era stata ritenuta responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione della legge e vizio motivazionale in ordine alla affermazione della sua responsabilità penale - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta perseguimento penale per truffa irregolarità finanziarie istruzione penale per appropriazione indebita falsità in documenti documenti bancari
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADRICELLI GIUSEPPINA nato a CRISPANO il 05/11/1977 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 21172-2024 - Re!. Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Rilevato che Padricelli Giuseppina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riducendo la durata delle sanzioni accessorie, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale era stata ritenuta responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione della legge e vizio motivazionale in ordine alla affermazione della sua responsabilità penale - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte della ricostruzione del suo effettivo ruolo nell'ambito della vicenda, che si deve alla sentenza di primo grado, e a fronte di una motivazione della sentenza impugnata non manifestamente illogica, propugna una propria, alternativa lettura degli atti processuali, che la vede incolpevole della sparizione dei beni, a dispetto del suo ruolo centrale nella società, ancorché i beni fossero entrati nel patrimonio della società quando era amministratrice e benché l'imputata non avesse fornito la dimostrazione delle ragioni della loro mancanza al momento del fallimento (anche per attribuire la responsabilità della sparizione al successivo amministratore); il Collegio accede, a questo riguardo, alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710;

Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25