Ordinanza — n. 39441/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APREA ANTONIO nato a MASSA LUBRENSE il 08/09/1965 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che la Corte d'appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato ad Antonio Aprea, imputato dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi d'impugnazione, con i quale si deduce, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'illegittimità della richiesta da parte del giudice e della conseguente precisazione del capo d'imputazione (il primo) e l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza di cause si non punibilità e all'esatta qualificazione del fatto (il secondo); - che i motivi non sono deducibili atteso che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39441/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APREA ANTONIO nato a MASSA LUBRENSE il 08/09/1965 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la Corte d'appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato ad Antonio Aprea, imputato dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi d'impugnazione, con i quale si deduce, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'illegittimità della richiesta da parte del giudice e della conseguente precisazione del capo d'imputazione (il primo) e l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza di cause si non punibilità e all'esatta qualificazione del fatto (il secondo); - che i motivi non sono deducibili atteso che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il