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Ordinanza — n. 39440/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39440/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39440/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCENTESE CARMINE nato a NAPOLI il 26/10/1953 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Procentese Carmine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riducendo la durata delle sanzioni accessorie, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 3 e 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39440/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 3 e 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale cognizione del ricorso per cassazione censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCENTESE CARMINE nato a NAPOLI il 26/10/1953 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Procentese Carmine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riducendo la durata delle sanzioni accessorie, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 3 e 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside