Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud conviction for reiterating arguments and lacking specific sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal or a lesser crime due to lack of intent to harm creditors and insufficient sentencing justification. The court rejected these claims as they merely repeated lower court arguments without new evidence and did not require individualized analysis of sentencing factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the lower court or if the first-instance judgment is sufficiently motivated according to legal standards and logical canons, rendering further specific examination unnecessary.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO CARMINE nato a NAPOLI il 24/08/1975 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; RITENUTO IN FATI-0 e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Cirillo Carmine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione della legge penale in punto di responsabilità e per l'omessa riqualificazione del reato ascrittogli nel meno grave delitto di bancarotta semplice documentale nonostante l'assenza, in capo all'imputato, della volontà di danneggiare i creditori, sono indeducibili, in quanto meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e integralmente versati in fatto, prospettando un'inammissibile rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di questa Corte che, com'è noto, non è chiamata a condividere o meno il contenuto argomentativo offerto nella sentenza impugnata, stabilendo se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma solo a verificare l'esistenza, la logicità e la coerenza delle argomentazioni offerte; - che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (nei limiti in cui si è discostato dal minimo della pena), è indeducibile ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, come in concreto avvenuto (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il Consigliere estensore