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Ordinanza — n. 39430/2024 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal against Cassation ruling dismissed for lack of material error and procedural timing violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39430/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the extraordinary appeal inadmissible, ruling that the applicant's claims regarding a perceptual error and prescription were untimely and substantively flawed. The applicant argued the higher court failed to declare extinction for prescription regarding animal cruelty charges, but the court noted the appeal was filed before the required motivation deposit and outside the 180-day filing window. Consequently, the court rejected the request to correct the lower court's decision, emphasizing that such appeals require a verified material error and strict adherence to procedural deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 625-bis, comma 2 c.p.p.: Extraordinary appeals against Cassation rulings are inadmissible if filed before the motivation deposit or outside the 180-day period, as no perceptual error can be verified without these prerequisites.

Parole chiave

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extraordinary appeal perceptual error procedural deadline Cassation ruling prescription extinction assenza di persecuzione eccezione di incostituzionalità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Art. 625-bis, comma 2 c.p.p.
art. 625-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27109 del 08/05/2017
proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo del provvedimento impugnabile, in quanto in tale ipotesi non è possibile verificare sia l'esistenza di una "svista", che la sua correlazione con un'erronea percezione del fatto» (Sez. 6, n. 27109 del 08/05/2017, Rv.
Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018
prevede che la richiesta debba essere presentata entro centottanta giorni dal deposito» (Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO MICHELE nato a AVELLINO il 07/04/1982 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

- che Michele Giordano ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima sezione penale della Corte di Cassazione del 17 maggio 2024, che ha rigettato il ricorso ordinario proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, dichiarando di non doversi procedere per i reati di cui ai capi A, B, C per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena, aveva confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale erano stati ritenuti sussistenti anche i reati di uccisione di animali, di violenza privata e di atti persecutori (capi D, E ed F); - che il ricorrente denunzia l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la stessa Corte di legittimità in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi D, E ed F; - che le suddette doglianze sono inammissibili, atteso che «è inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo del provvedimento impugnabile, in quanto in tale ipotesi non è possibile verificare sia l'esistenza di una "svista", che la sua correlazione con un'erronea percezione del fatto» (Sez. 6, n. 27109 del 08/05/2017, Rv. 270404) e, ancora, «è inammissibile il ricorso del condannato che chiede la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione prima del suo deposito, in quanto l'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la richiesta debba essere presentata entro centottanta giorni dal deposito» (Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018, dep. 2019, Rv. 275352); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024