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Ordinanza — n. 39423/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for introducing new evidence and arguing factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39423/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pier Luciano Panelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for documentary bankruptcy fraud and misappropriation, arguing errors in applying criminal law and misinterpreting evidence regarding his role as a de facto administrator. The court rejected these claims because they constituted mere complaints on facts, sought an impermissible re-evaluation of proof, and introduced new arguments for the first time.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be based on errors of law or fact already examined; new arguments or requests for re-evaluation of evidence render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new evidence introduction de facto administrator liability bankruptcy fraud conviction re-evaluation of proof compenso del curatore fallimentare bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANELLI PIER LUCIANO nato a ALESSANDRIA il 20/02/1961 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Panelli Pier Luciano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, ha confermato la sentenza del 7 giugno 2023 del Tribunale di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n.

1. L. fall., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorrente ha ulteriormente argomentato con memoria del 24 settembre 2024; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale, del travisamento della prova e del vizio di motivazione in relazione all'attribuita qualifica di amministratore di fatto, sono inammissibili in quanto, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, invocano un'inammissibile rivalutazione degli elementi probatori e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato); - che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta il vizio della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla circostanza della consegna di titoli in bianco da parte dell'amministratore al ricorrente e il loro conseguente riempimento e il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione delle pene accessorie, sono inammissibili in quanto risultano prospettati solo in questa sede; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il igliere estensore