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Ordinanza — n. 39419/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as repetitive and outside scope of criminal appeal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39419/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was repetitive of arguments already addressed by the Court of Appeal. The appellant argued for a different qualification of the crime, but the court noted this failed to engage with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a repetitive reiteration of censure already rejected by the appellate court, as such arguments fall outside the scope of the criminal appeal review.

Parole chiave

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repetitive appeal criminal appeal review inadmissible grounds scope of cassation procedural dismissal bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAIOLI ALFONSO nato a NOCERA SUPERIORE il 01/08/1947 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 8 novembre 2016, la quale aveva affermato la penale responsabilità di Alfonso Ferraioli per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2), 223, comma 1, legge fall.; in particolare, rideterminava la durata delle pene accessorie e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso con il quale l'imputato si duole dell'inosservanza od erronea applicazione della legge in relazione alla qualificazione del fatto nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, anziché di bancarotta semplice, è inammissibile, essendo reiterativo di censure già sollevate in appello (alle quali la Corte territoriale ha risposto con argomentazioni non manifestamente illogiche: cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a prospettare un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie, dimenticando i limiti propri del sindacato di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settemb