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Ordinanza — n. 39418/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to prohibited re-evaluation of evidence in bankruptcy fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39418/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the nature of the bankruptcy and the existence of mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they violated the principle that appellate courts cannot re-assess the weight of evidence, a power reserved for the trial level.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1; Art. 364, comma 1, n. 2, c.p.p.; Art. 216, comma 3, l.f.; Art. 219, comma 3, l.f.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or the reasons for excluding mitigating circumstances, as such functions belong exclusively to the trial court.

Parole chiave

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bankruptcy fraud re-evaluation of evidence inadmissible appeal mitigating circumstances procedural violation stanza di compensazione compensazione nel fallimento calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1, c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2, c.p.p.
Art. 216, comma 3, l.f.
Art. 219, comma 3, l.f.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
11 e 12 della sentenza impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERANZA RENZO nato a PADERNO DUGNANO il 24/09/1971 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì in data 9 maggio 2017, che aveva affermato la penale responsabilità di Renzo Speranza per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1), legge fall.; in particolare, rideterminava il trattamento sanzionatorio, riducendo la durata delle pene accessorie, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia; - che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, ulteriormente argomentando con memoria del 10 settembre 2024; - che il primo motivo di ricorso con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e all'esclusione della configurabilità della bancarotta "riparata", è indeducibile (in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie) e, comunque, manifestamente infondato, in quanto non tiene conto della diversità soggettiva delle due poste (circostanza, correttamente evidenziata dalla Corte territoriale, che impedisce l'invocata "compensazione"); - che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto nel reato di cui agli artt.216, comma 3, legge fall., è inammissibile, poiché, nel censurare ogni profilo argomentativo addotto dalla Corte territoriale (che fosse lo stesso imputato ad occuparsi anche dell'organizzazione dei cantieri; che la società effettivamente versava in un momento di espansione; che tutti i compensi fossero stati sempre contabilizzati; che l'esistenza della delibera autorizzativa da parte dell'assemblea fosse circostanza irrilevante) invoca, anch'esso, una rivalutazione delle prove, operazione vietata in sede di legittimità; - che il terzo motivo, con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., è indeducibile, non confrontandosi con le ragioni non illogicamente poste dalla Corte di appello alla base dell'esclusione della circostanza attenuante (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il