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Ordinanza — n. 39414/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription and false identity claims, upholding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39414/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding prescription and legal misapplication. The court found the prescription defense invalid because defense inaction had suspended the limitation period until after the appellate judgment. Furthermore, the conviction for false identity was upheld as consistent with established case law regarding the nature of such declarations.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 495 c.p.: The court holds that a defense of prescription is inadmissible if the limitation period was suspended by the absence of defense counsel, and that providing false identity details to a public official constitutes the crime of false identity regardless of subsequent verbalization.

Parole chiave

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criminal prescription suspension of limitation defense counsel absence false identity crime inadmissible appeal public official declaration Cassation ruling uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 495 c.p.
TULPS) per intervenuta prescrizione, confermando la penale responsabilità di Lorenzo Carrara per il reato di cui all'art. 495 cod.
Art. 496 c.p.
221 TULPS
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione ascrittagli (221 TULPS e 294 reg.
294 reg. esec. TULPS
art. 495 cod. pen
TULPS) per intervenuta prescrizione, confermando la penale responsabilità di Lorenzo Carrara per il reato di cui all'art. 495 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro
pen., rivestendo tali dichiarazioni carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRARA LORENZO nato a FERRARA il 04/07/1968 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione ascrittagli (221 TULPS e 294 reg. esec. TULPS) per intervenuta prescrizione, confermando la penale responsabilità di Lorenzo Carrara per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso con il quale l'imputato denunzia l'inosservanza della legge penale per non essere stata dichiarata l'estinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto l'asserita inosservanza è palesemente smentita dagli atti processuali.

In particolare, si rileva che il decorso della prescrizione è stato sospeso per effetto dell'astensione dei difensori dal 25 giugno 2018 all'8 luglio 2019 per un totale di 378 giorni, spostando il termine di prescrizione al 25 marzo 2024, vale a dire dopo la pronuncia della sentenza di appello; - che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole dell'erronea applicazione della legge e dell'illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 496, cod. pen., è manifestamente infondato, ponendosi in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ed inerendo ad asserita palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato.

Sul punto, infatti, deve ribadirsi che la condotta di chi, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità integra il reato di cui all'art. 495, cod. pen., rivestendo tali dichiarazioni carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839). E ciò a prescindere dalla verbalizzazione di tali dichiarazioni, fase successiva alla consumazione del reato e meramente certificativa della condotta assunta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue l'impossibilità di rilevare il decorso del termine di prescrizione (successivo alla sentenza di secondo grado) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il Consigliere estenso