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Ordinanza — n. 39411/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's partial acquittal on bankruptcy crimes due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39411/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Senni inadmissible, upholding the Bologna Court of Appeal's decision to partially acquit him on bankruptcy crimes. The appellant argued for a reduction in sentencing and substitution of detention, but the court found these arguments manifestly unfounded based on established jurisprudence regarding damage assessment and statutory criteria. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 219 I. fall.; The Court of Cassation holds that an appeal against a partial acquittal is inadmissible when the appellate court's reasoning on sentencing aggravating factors and detention substitution is fully supported by consolidated case law and statutory provisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal bankruptcy crimes sentencing aggravating factors substitution of detention partial acquittal court costs Cassa delle ammende sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
3 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
Art. 219 I. fall.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENNI MAURIZIO nato a CESENATICO il 15/11/1970 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì il 23 febbraio 2016, che aveva affermato la penale responsabilità di Maurizio Senni per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 223; 216, comma 3, 223; 217, comma 1, n. 4, 224; 217, comma 2, 224; 218, 225, 219, comma 1 e 2, legge fall., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, ha dichiarato l'estinzione di tutti i reati per intervenuta prescrizione, ad esclusione di quello di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, 223, legge fall., e ha, quindi, rideterminato il trattamento sanzionatorio principale ed accessorio, confermando nel resto; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, ulteriormente argomentando con memoria del 19 settembre 2024; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 I. fall., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente applicato i consolidati principi giurisprudenziali elaborati sul punto da questa Corte quanto alla necessaria valutazione del danno in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva disponibile per il riparto (ex plurimis, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541) (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'invocata sostituzione della pena detentiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato, richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni per cui non ha ritenuto possibile sostituire la pena detentiva (cfr. 3 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.