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Ordinanza — n. 39409/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of merit and correct application of agreed sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39409/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Bertino inadmissible, ordering him to pay procedural costs. Bertino argued that the appellate court's decision regarding his willingness to accept a concordato was flawed and that the judgment contained a material error by omitting the recognized continuation of crimes. The court rejected this claim, noting that the agreed sentence was correctly applied and that any omission in the judgment's operative part can be corrected without invalidating the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; An appeal alleging a defect in motivation regarding the defendant's willingness to accept a concordato is inadmissible if the agreed sentence was correctly applied and any material error in the judgment's operative part is subject to correction.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility defect in motivation agreed sentence application material error correction procedural costs award errore nella commisurazione della pena concorso di motivi di sospensione errore scusabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTINO SALVATORE nato a MESSINA il 22/08/1982 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato a7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, rideterminando il trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 27 ottobre 2021, la quale aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Bertino per il reato di associazione a delinquere, nonché per varie ipotesi di reati fallimentari e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed unico motivo di ricorso con il quale l'imputato denunzia vizio di motivazione relativamente alla volontà da parte dell'imputato di accedere al concordato in appello, è palesemente inammissibile, in quanto è stata correttamente applicata la pena concordata ed è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 599-bis (cfr. pagg. 10 e 11 del provvedimento impugnato) e che l'errore omissivo contenuto nel dispositivo (che non dà conto della continuazione riconosciuta ed applicata) può essere corretto in questa sede; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non alla parallela sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'effettiva presenza di un errore materiale, nei termini indicati in precedenza;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle , spese processuali le dell.a---se-FR-Fig-a--efi—et tore--51CSSEr:delle) anaPaerì e. Visto l'art.130 cod. proc. pen., dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata laddove deve leggersi: "per Bertino Salvatore anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione previo riconoscimento della continuazione con i reati già giudicati con la sentenza del Gup di Messina del 10 giugno 2011". Così d