Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of new factual censure under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bujar Ademi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's partial acquittal on one count and partial conviction on others, citing violations of Article 192 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already adequately addressed in the appellate judgment without presenting new facts or legal censure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 192, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of repetitive arguments already fully reasoned by the lower court or if it attempts to raise inadmissible factual objections.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADEMI BUJAR (CUI 0256A32) nato il 01/03/1981 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 1° nnar7nI2018, che aveva affermato la penale responsabilità di Bujar Ademi per i reati di cui agli artt. 81, 497-bis e 495, cod. pen.; in particolare, ha assolto l'imputato per il reato di cui all'art. 497-bis, cod. pen., e ha confermato nel resto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto reiterativo di argomentazioni già adeguatamente affrontate dalla Corte di appello e sulle quali vi è ampia motivazione, rispondente ai criteri di cui all'art. 192, cod. proc. pen. (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), e diretto a prospettare inammissibili censure in fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis