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Ordinanza — n. 39403/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39403/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39403/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GELMINI MARCELLO FLAVIO nato a SERIATE il 08/06/1959 ALBE MARINO nato a MARCARIA il 07/12/1950 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39403/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GELMINI MARCELLO FLAVIO nato a SERIATE il 08/06/1959 ALBE MARINO nato a MARCARIA il 07/12/1950 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa in materia di credito abbandono del procedimento per truffa appropriazione indebita di fondi lotta contro la frode
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GELMINI MARCELLO FLAVIO nato a SERIATE il 08/06/1959 ALBE MARINO nato a MARCARIA il 07/12/1950 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso in data 27 ottobre 2016, che aveva affermato la penale responsabilità di Marino Albè e Marcello Flavio Gelrnini per i reati di cui agli artt. 110, cod. pen., 216, comma 1, n. 2), 223, legge fall., e 110, 641, cod. pen., con la recidiva reiterata pluriaggravata per il primo e la recidiva reiterata aggravata per il secondo; in particolare, dichiarava di non doversi procedere per il reato di cui agli artt. 110 e 641, cod. pen, per intervenuta prescrizione e, rideterminando le pene principali ed accessorie, li condannava alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato Marcello Flavio Gelmini, il quale denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2), 223, legge fall., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché appare volto a sollevare censure in fatto, fondate sulla pretesa illogicità della motivazione offerta a sostegno della ritenuta sussistenza del dolo specifico; ed è inammissibile, essendo:

a) reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 8 e 9);

b) diretto a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato Marino Albè, che denunzia vizio di motivazione nella forma dell'illogicità del provvedimento impugnato in relazione alla configurabilità del reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2), 223, legge fall., è inammissibile, in quanto anch'esso reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, la quale risulta essere sorretta da sufficiente e non illogica, né contraddittoria motivazione (pagg. 8 e 9); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il