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Ordinanza — n. 39398/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39398/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39398/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPIENZA GIUSEPPE nato a CATANIA 11 15/07/1962 avverso la sentenza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rq. 16366/2024 - Rei. Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che Sapienza Giuseppe ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania, che ha confermato la sentenza del 21 aprile 2021 del Giudice di Pace di Catania che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di percosse e minacce e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile;

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39398/2024 — snpen · Corte di Cassazione: comunque il difensore ha avuto regolare notifica della data di udienza il 10 agosto 2022 e il rito a trattazione orale con cui il giudizio è stato celebrato consiste in una procedura che assicura la massima esplicazione del diritto di difesa; ne consegue che alcuna nullità rilevante ex art. 178 lett.

Parole chiave

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azione civile risarcimento alle vittime di reati inadempimento reiterato pagamento dell'ammenda condanna al pagamento pecuniario risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
Loredana Mazza, per la parte civile, è stata depositata telematicannente solo il 20 settembre 2024, senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPIENZA GIUSEPPE nato a CATANIA 11 15/07/1962 avverso la sentenza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rq. 16366/2024 - Rei. Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che Sapienza Giuseppe ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania, che ha confermato la sentenza del 21 aprile 2021 del Giudice di Pace di Catania che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di percosse e minacce e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile;

Preso atto che la memoria dell'Avv. Loredana Mazza, per la parte civile, è stata depositata telematicannente solo il 20 settembre 2024, senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge per la mancata celebrazione del giudizio di appello nella forma cartolare — è manifestamente infondato 1) in quanto il Collegio ritiene che la norma di cui all'art. 23-bis d.l. 137 del 2020 si riferisca testualmente solo alla Corte di appello e che l'indicazione di tale organo e non, genericamente, del "Giudice di appello", induca a ritenere che si sia trattato di una precisa scelta legislativa, che ha escluso il Tribunale quale Giudice di appello in coerenza con la circostanza che si tratta di organo dinanzi al quale la normativa emergenziale non ha in generale previsto la possibilità di un contraddittorio meramente cartolare;

2) comunque il difensore ha avuto regolare notifica della data di udienza il 10 agosto 2022 e il rito a trattazione orale con cui il giudizio è stato celebrato consiste in una procedura che assicura la massima esplicazione del diritto di difesa; ne consegue che alcuna nullità rilevante ex art. 178 lett.

c) cod. proc. pen. si è verificata, non essendovi stato pregiudizio alla partecipazione dell'imputato e al suo difensore; Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in ordine alla riconosciuta sussistenza, rispettivamente, del reato di molestie e del reato di minaccia, sono inammissibili in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; nulla sulla spese di parte civile, data la tardività della memoria del suo patrocinatore. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 25 settem