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Ordinanza — n. 39388/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39388/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39388/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPAMPINATO ANTONINO nato a PALERMO il 11/01/1959 SPAMPINATO FRANCESCO nato a PALERMO il 11/11/1968 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERJOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Antoni o Spampinato e Francesco Spampinato, per n fattispecie di cui all'artt. 110 e 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avente a oggetto cocaina, alle pene (già ridotte per il rito), rispettivamente, di dieci mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, e di un anno e due mesi di reclusione ed euro 1.400,00 di multa (così determinate, con esclusione, per entrambi, della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e con l'aumento per l'accertata recidiva specifica e reiterata circa la posizione di Francesco Spampinato).

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 133 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39388/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione, e più di recente, anche Sez. 7, n. 17284 del 27/02/2024, Meli, in motivazione, e Sez. 7, n. 47589 del 09/11/2022, Patruno, cit., in motivazione).

Parole chiave

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tutela del processo decisionale decisione incidentale impugnabile impugnazione di decisioni amministrative esame di cassazione censure procedurali decisione di non sollevare obiezioni

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Antonio Spampinato denuncia il vizio cumulativo di motivazione circa la commisurazione giudiziale della pena e Francesco Spampinato censura la violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 c.p
309 del 1990) desunta, ex art. 133, commi 1 e 2, cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei correnti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPAMPINATO ANTONINO nato a PALERMO il 11/01/1959 SPAMPINATO FRANCESCO nato a PALERMO il 11/11/1968 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERJOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Antoni o Spampinato e Francesco Spampinato, per n fattispecie di cui all'artt. 110 e 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avente a oggetto cocaina, alle pene (già ridotte per il rito), rispettivamente, di dieci mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, e di un anno e due mesi di reclusione ed euro 1.400,00 di multa (così determinate, con esclusione, per entrambi, della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e con l'aumento per l'accertata recidiva specifica e reiterata circa la posizione di Francesco Spampinato).

2. Avverso la sentenza gli imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso deducendo, ciascuno, un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Antonio Spampinato denuncia il vizio cumulativo di motivazione circa la commisurazione giudiziale della pena e Francesco Spampinato censura la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. oltre al vizio cumulativo di motivazione per la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, avendo, a dire dei ricorrenti, la Corte territoriale non supportato la decisione da un adeguato percorso motivazionale.

3. I ricorsi, comunque meramente reiterativi di censure d'appello già adeguatamente vagliate, sono inammissibili, anche al netto del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla commisurazione giudiziale della pena, essendo la Corte territoriale lungi dall'omettere sul punto la motivazione ovvero dal non considerare le dedotte circostanze inerenti la condotta e diffondendosi in essa a pag. 5 e s., circa la posizione di Antonio Spampinato, e a pag. 7 e s., in merito alla posizione di Francesco Spampinato (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

4. Va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione, e più di recente, anche Sez. 7, n. 17284 del 27/02/2024, Meli, in motivazione, e Sez. 7, n. 47589 del 09/11/2022, Patruno, cit., in motivazione).

Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, determinato muovendo da una pena base inferiore alla media edittale ed escludendo la sussistenza delle circostanze attenuati generiche, in considerazione della gravità del reato (già riqualificato in primo grado ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) desunta, ex art. 133, commi 1 e 2, cod. pen., dalle concrete modalità della condotta di cessione della cocaina agli acquirenti tenuta da soggetti non evidenzianti segni di resipiscenza e, quanto alla posizione di Francesco Spampinato, in considerazione della condotta di vita anteatta di soggetto gravato da precedenti specifici.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei correnti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa del