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Ordinanza — n. 39379/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to untimely filing and lack of substantive legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39379/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giuseppe Cambareri's cassation appeal inadmissible primarily because it was filed late, missing the statutory deadline for appeals against the October 2023 second-instance judgment. The appellant argued that the lower court failed to consider potential sentencing mitigation grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court rejected this as a mere 'non-motive' lacking specific factual assertions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is filed out of time or constitutes a 'non-motive' by merely alleging omitted sentencing considerations without specifying the mitigating circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility untimely filing deadline non-motive legal ground sentencing mitigation omission second instance judgment prove tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente la violazione di legge per l'omessa considerazione, ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.), deducente la violazione di legge per l'omessa considerazione, ex art. 129 cod. proc. pen., di eventuali cause di proscioglimento in sede di giudizio d'appello avente a oggetto la commisurazione giudiziale della pena (anche in considerazione della ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche).
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove si sostanzia nella mera deduzione di una omessa pronuncia assolutoria ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.), deducente la violazione di legge per l'omessa considerazione, ex art. 129 cod. proc. pen., di eventuali cause di proscioglimento in sede di giudizio d'appello avente a oggetto la commisurazione giudiziale della pena (anche in considerazione della ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche).
art. 172 cod. proc. pen
art. 129 cod. pen
pen.), deducente la violazione di legge per l'omessa considerazione, ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2028, Novak
coiv., ex plurimis, Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2028, Novak, Rv.
Sez. 4, n. 9171 del 15/11/2017, Agasi
Sez. 4, n. 36046 del 09/07/2015, Agasi
Sez. 4, n. 36046 del 09/07/2015, Agasi, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato
254584 - 01, e, tra le più recenti, Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione, e Sez.
Sez. 4, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T.
Sez. 4, n. 27761 del 04/05/2023, Titone
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBARERI GIUSEPPE nato a TORINO il 08/09/1978 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Giuseppe Cambareri per il reato di cui all'art. 116 d.P.R. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada). Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente la violazione di legge per l'omessa considerazione, ex art. 129 cod. proc. pen., di eventuali cause di proscioglimento in sede di giudizio d'appello avente a oggetto la commisurazione giudiziale della pena (anche in considerazione della ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche).

2. Il ricorso è inammissibile, anche al netto della sua intempestività in quanto proposto, con riferimento a sentenza emessa il 19 ottobre 2023 (le cui motivazioni sono state depositate nel rispetto del termine di novanta giorni), il 4 marzo 2024 nonostante la scadenza del relativo termine prevista per sabato 2 marzo 2024 (per la non prorogabilità del termine scadente di sabato e per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen., in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 cod. proc. coiv., ex plurimis, Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2028, Novak, Rv. 272469 - 01, Sez. 4, n. 9171 del 15/11/2017, dep. 2018, Palumbo, non massimata;

Sez. 4, n. 36046 del 09/07/2015, Agasi, Rv. 264413 - 01). La censura costituisce invero un «non motivo» perché, al di là della formulazione della rubrica, non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove si sostanzia nella mera deduzione di una omessa pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. pen., senza alcuna specificazione di quali sarebbero le circostanze deponenti in tal senso e con riferimento a giudizio di secondo grado instaurato da un appello avente a oggetto la sola commisurazione giudiziale della pena e conclusosi con sentenza di conferma del trattamento sanzionatorio anche in considerazione della rilevanza dei fatti come accertati all'esito del giudizio di primo grado (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, ex plurimis:

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01, e, tra le più recenti, Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione, e Sez.

4. Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T., in motivazione, e Sez. 4, n. 27761 del 04/05//2023, Titone, in motivazione).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 , Il •ns liere ste sore 5 t D E POS TAT