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Ordinanza — n. 39377/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding breathalyzer evidence and suspended sentence denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39377/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Simona Scalzo inadmissible, rejecting her challenges to the breathalyzer evidence and the denial of a suspended sentence. The court found the lower court's acquisition of the breathalyzer log under Article 507 of the Code of Criminal Procedure was justified by the defense's claims regarding calibration issues and the specific legal framework of vehicle safety devices. Furthermore, the appellate court's reasoning for denying the suspended sentence was deemed coherent and not subject to review, as it properly weighed the gravity of the offense against the defendant's prior record.

Regesto Legislator

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Art. 507 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 62-bis c.p.p. The Court of Cassation holds that the acquisition of a breathalyzer log under Article 507 of the Code of Criminal Procedure is permissible when motivated by specific defense arguments regarding device reliability, and that appeals challenging the denial of a suspended sentence must directly confront the ratio decidendi of the lower court's decision regarding recidivism and social danger.

Parole chiave

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breathalyzer evidence admissibility suspended sentence denial Article 507 criminal procedure Article 131-bis recidivism appeal inadmissibility facoltà di astenersi dal testimoniare ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 507 c.p.p.
a) all'operata acquisizione, ex art. 507, cod.
Art. 131-bis c.p.
c) alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 62-bis c.p.p.
5, terzo capoverso), e ha escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini dell'art. 62-bis cod.
Art. 186 d.lgs. 30/04/1992 n. 285
La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Simona Scalzo per il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
c) alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
5, terzo capoverso), e ha escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini dell'art. 62-bis cod. pen., valorizzando, invece, in senso negativo, la condotta di vita anteatta di soggetto già condannato per il reato di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini
prova di resistenza, atteso che in sede di ammissione di nuove prove il giudice formula una mera prognosi di decisività della fonte di cui ordina l'acquisizione, che deve trovare conferma nell'effettivo risultato derivato dalla assunzione della prova stessa (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv.
Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato
Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, Fiore
Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini
2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALZO SIMONA nato a COSTIGLIOLE D'ASTI il 27/04/1979 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Simona Scalzo per il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c, e 2-bis e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).

2. Avverso la sentenza l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su cinque motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge, anche in termini di difetto assoluto di motivazione, oltre che vizi cumulativi di motivazione in merito:

a) all'operata acquisizione, ex art. 507, cod. proc. pen. da parte del giudice di primo grado del libretto rnetrologico dell'utilizzato etilometro, in quanto volta a supportare una diversa ricostruzione dei fatti in violazione sia delle regole di valutazione delle prove che della terzietà del giudice;

b) alla dedotta inattendibilità dell'etilometro nonostante l'esecuzione dell'omologazione e delle successive verifiche da parte del Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), e, quindi, da parte del Ministero e non di centri terzi e indipendenti;

c) alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., invece sussistenti a detta della ricorrente, oltre che delle circostanze attenuanti generiche, anche esse valutabili come sussistenti secondo l'apprezzamento prospettato dalla difesa, e del beneficio della sospensione condizionale della pane, in quanto supportata da motivazione omessa ovvero contraddittoria.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Manifestamente infondati si mostrano le censure che si appuntano in merito all'integrazione istruttoria ex art. 507, cod. proc. pen. e all'attendibilità dell'etilometro, avendo la Corte territoriale (pag.

4) ha evidenziato l'utilizzo dei poteri istruttori di cui al citato art. 507 da parte del primo giudice non al fine di supportare una diversa ricostruzione dei fatti bensì in considerazione delle deduzioni difensive circa la mancata regolare taratura dell'etilometro e in ordine alla dedotta inattendibilità delle relative misurazioni oltre che in considerazione della circostanza per la quale l'art. 379 reg. att. cod. strada, attribuisce l'omologazione oltre che le verifiche e le prove dell'etilometro al CSRPAD. A quanto innanzi, circa il profilo di censura relativo all'esercizio del potere di cui all'art. 507, cod. proc. pen., deve altresì aggiungersi che il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare, diversamente da quanto avvenuto nella specie, l'incidenza dell'eventuale eliminazione dei relativi elementi probatori sul complessivo compendio probatorio, ai fini della c.d. prova di resistenza, atteso che in sede di ammissione di nuove prove il giudice formula una mera prognosi di decisività della fonte di cui ordina l'acquisizione, che deve trovare conferma nell'effettivo risultato derivato dalla assunzione della prova stessa (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01).

5. Le restanti doglianze non si confrontano con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha escluso l'applicabilità dell'art. 131- bis, cod. pen., in considerazione della gravità dei fatti, argomentata anche in ragione del concreto atteggiarsi del sinistro e, quindi, del pericolo derivante dalla guida notturna in stato d'ebbrezza (pag. 5, terzo capoverso), e ha escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini dell'art. 62-bis cod. pen., valorizzando, invece, in senso negativo, la condotta di vita anteatta di soggetto già condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada (pag. 5, quarto capoverso); circostanza, quest'ultima, posta infine a fondamento del giudizio negativo circa la prognosi di ricaduta nel reato, sotteso alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (pag. 5, quinto capoverso).

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm