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Ordinanza — n. 39374/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39374/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39374/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOW AMADOU OURY (CUI 05ILEQW) nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di Sow Amadou Oury (accertata all'esito di giudizio abbreviato), per quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio, oltre che per rapina e lesioni personali anche per fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento alla detenzione per uso non esclusivamente personale di 8,3 g lordi di marijuana.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39374/2024 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

Parole chiave

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decisione incidentale impugnabile oltraggio alla corte revisione di una decisione diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOW AMADOU OURY (CUI 05ILEQW) nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di Sow Amadou Oury (accertata all'esito di giudizio abbreviato), per quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio, oltre che per rapina e lesioni personali anche per fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento alla detenzione per uso non esclusivamente personale di 8,3 g lordi di marijuana.

L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso l'uso personale della marijuana solo in ragíone della quantità di stupefacente e su un mero pregiudizio derivante dalle condizioni di vita dell'imputato e dal denaro sequestratogli, senza considerare il complesso delle circostanze emergenti dagli elementi probatori che, a dire del ricorrente, fonderebbero il ragionevole dubbio.

3. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (sintetizzati a pag. 3 e s. dalla sentenza impugnata, in particolare a pag. 4), il ricorso è fondato esclusivamente su un motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale (pag. 7), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione;

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Orbene, la Corte territoriale è lungi dal non aver considerato il complesso delle circostanze emergenti dagli elementi probatori acquisiti, fondando l'accertamento sul mero pregiudizio derivante dalle condizioni di vita di Sow Amadou Oury (con precedente specifico), avendo valorizzato non solo lo stupefacente rinvenuto nelle tasche dell'imputato, che ha comunque tentato di disfarsi di .altre inflorescenze alla vista delle forze dell'ordine, in quanto valutato in uno con le dichiarazioni rese dallo stesso prevenuto circa il non uso da parte sua di sostanze stupefacenti (pag. 7 sentenza).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 202