Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to allege specific grounds for acquittal under Article 129 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaint constituted a 'non-motive' under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the Court of Appeal failed to consider potential acquittal grounds under Article 129 of the Penal Code regarding drug offenses. The court rejected this because the second-instance judgment already declared the specific charge inadmissible without addressing the acquittal grounds, and the appeal merely repeated this without specifying the circumstances warranting an acquittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 129 c.p.; The appeal is inadmissible if it constitutes a 'non-motive' by failing to specify the circumstances supporting an acquittal under Article 129 of the Penal Code when the second-instance judgment has already declared the charge inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHNOUN MAHMOUD nato il 10/10/1991 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado che ha condannato Mahmoud Sahnoun per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi B e F), ha dichiarato ex art. 649 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti del citato imputato per le fattispecie in materia di stupefacenti ascrittegli al capo F.
2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente la violazione di legge per l'omessa considerazione, ex art. 129 cod. proc. pen., di eventuali cause di proscioglimento con riferimento ai reati in materia di stupefacente per cui vi è stata condanna.
3. Il ricorso è inammissibile, costituendo la censura un «non motivo» perché, al di là della formulazione della rubrica, non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove si sostanzia nella mera deduzione di una omessa pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. pen., senza alcuna specificazione di quali sarebbero le circostanze deponenti in tal senso e con riferimento a giudizio di secondo grado, conclusosi con declaratoria d'improcedibilità ex art. 649 c.p.p. per il capo F, instaurato da un appello prospettante la mera improcedibilità per il capo F e non sindacante la condanna per le fattispecie di cui al capo B (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01, e, tra le più recenti, Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione, e Sez.
4. Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T., in motivazione, e Sez. 4, n. 27761 del 04/05//2023, Titone, in motivazione).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ette