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Sentenza — n. 39362/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39362/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39362/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LABRHAM ABDELJALIL nato il 29/08/1989 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna alla pena finale, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, di Labrham Abdeljalil per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commessa il 27 luglio 2013), previo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata in termini di subvalenza delle attenuanti.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39362/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna alla pena finale, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, di Labrham Abdeljalil per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commessa il 27 luglio 2013), previo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata in termini di subvalenza delle attenuanti.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali guida in stato di ebbrezza qualificata caso poco grave nozione di decisione ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
L'ammissibilità del ricorso, anche in termini di non manifesta infondatezza, induce a rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LABRHAM ABDELJALIL nato il 29/08/1989 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna alla pena finale, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, di Labrham Abdeljalil per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commessa il 27 luglio 2013), previo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata in termini di subvalenza delle attenuanti.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Ci si duole dell'errore della Corte territoriale nel rigettare il motivo d'appello deducente l'erronea determinazione della riduzione della pena per il rito, avendo il giudice di primo grado ridotto per il rito la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (determinata tenendo conto dell'aumento per la recidiva) alla pena finale di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e non alla corretta pena finale di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (risultante dalla riduzione di un terzo della detta pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa).

3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, non essendo manifestamente infondato il motivo unico di ricorso circa il calcolo della riduzione della pena in ragione del rito scelto.

4. L'ammissibilità del ricorso, anche in termini di non manifesta infondatezza, induce a rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non risultando dagli atti evidente una causa di proscioglimento nel merito, l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo, determinato ex artt. 157 e 161 cod. pen., anche in considerazione dell'accertata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è decorso prima della presente pronuncia, e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione (si veda in merito, ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 17 settembre 2024