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Ordinanza — n. 39360/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39360/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39360/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRO ARTURO nato a PEDAVENA il 07/09/1951 COLOMBO LAURA nato a RAVENNA il 23/02/1967 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Arturo Ferro e Laura Colombo per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (emessa all'esito di giudizio abbreviato).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39360/2024 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

Parole chiave

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esame grafologico documenti attendibili falsità in documenti di servizio censura dell'accertamento dei fatti deposizione inattendibile perizie mediche discordanti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRO ARTURO nato a PEDAVENA il 07/09/1951 COLOMBO LAURA nato a RAVENNA il 23/02/1967 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Arturo Ferro e Laura Colombo per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (emessa all'esito di giudizio abbreviato).

2. Avverso la sentenza gli imputati, tramite il comune difensore e con atto congiunto, hanno proposto ricorso per fondato su tre motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono vizi cumulativi di motivazione in merito all'accertata cessione di eroina da parte degli imputati, eseguita nel luogo ove gli stessi erano agli arresti domiciliari per altra fattispecie in materia di stupefacenti, esclusivamente in forza delle dichiarazioni del soggetto ritenuto acquirente, ancorché autore di una seconda dichiarazione contrastante con la prima, oltre che in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di cessione di meno di 3 g di eroina e di mancata rilevazione del principio attivo, e delle circostanze attenuanti generiche (con conseguente vizio di motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena).

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati pag. 1 della sentenza impugnata), sono fondati esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 2), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

4. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, ha accertato la responsabilità degli imputati, circa la cessione dell'eroina all'interno del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, oltre che in ragione delle prime dichiarazioni rese dal soggetto ritenuto acquirente, nonostante la successiva ritrattazione concretizzatasi nell'aver dichiarato l'acquisto come avvenuto da uno straniero in altro luogo, all'esito della valutazione unitaria anche di altri elementi. Il riferimento è, in particolare, a quanto verbalizzato dagli agenti operanti circa l'osservazione dell'ingresso dell'acquirente all'interno dell'abitazione degli imputati e il successivo sequestro dello stupefacente che lo stesso, all'uscita, teneva nelle mani (per poi tentare di occultarlo in bocca).

Parimenti dicasi quanto alla ritenuta mancata valutazione dell'eventuale non superamento della dose media, circostanza invece considerata dal giudice di merito e ritenuta irrilevante in ragione dell'accertata cessione contestata agli imputati, e agli altri profili di censura, avendo la Corte territoriale escluso la particolare tenuità del fatto, oltre che la sussistenza di circostanze attenuanti generiche (peraltro con riferimento a un trattamento sanzionatorio al di sotto della media edittale e vicino al minimo), in considerazione delle modalità della condotta, caratterizzata da spaccio effettuato in costanza di misura cautelare per altra fattispecie specifica.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così