Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39357/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for failing to recognize 'minor harm' due to cumulative factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39357/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed appeals filed by two defendants against a lower court's conviction for drug trafficking. The appellants argued that the trial court failed to properly evaluate global elements to establish 'minor harm' under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The court rejected these claims, ruling that the lower court correctly conducted a comprehensive assessment of all circumstances, including the variety of substances and organizational methods, which collectively precluded the 'minor harm' classification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The judge must perform a global evaluation of all elements regarding the action and the object of the crime to determine minor harm, and the absence of minor harm can be established if any single element preponderantly excludes it.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking minor harm global evaluation Cassazione procedural admissibility istanza di revisione penale risposta alla petizione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di Otman El Machhouri e di Abdessamad Edaoudi per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato
Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, in motivazione; Sez.
Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, Riccio
Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi
Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità, articolandosi in mere doglianze in fatto non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 7, n. 39953 del 21/09/2022, Balla
20130/2022, Donato, cit.; Sez. 7, n. 39953 del 21/09/2022, Balla).
Sez. 4, n. 20130/2022
Sez. 4, n. 20130/2022, Donato, cit.; Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL MACHHOURI OTMAN nato il 03/04/1995 EDAOUDI ABDESSAMAD nato il 19/10/1993 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di Otman El Machhouri e di Abdessamad Edaoudi per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con i ricorsi, negli interessi degli imputati, si deduce la violazione di legge e, nell'interesse di Otman El Machhouri, anche il vizio cumulativo di motivazione, in merito alla mancata valutazione globale degli elementi concernenti l'azione e inerenti all'oggetto materiale del reato, che invece avrebbero dovuto rilevare ai fini dell'accertamento dell'ipotesi di «lieve entità», non incompatibile con una minima organizzazione dello spaccio e con la pluralità di sostanze oggetto di esso.

2. I ricorsi sono manifestamente infondati, oltre che in fatto.

3. Deve preliminarmente ribadirsi che, in riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa); potendo comunque ritenersi non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis:

Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, in motivazione; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615- 01). La Corte regolatrice ha in particolare considerato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.

La configurabilità dell'ipotesi lieve non può essere esclusa sulla base di singoli parametri, quali la diversa tipologia delle sostanze cedute o lo svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio, astraendo tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fondata su una razionale analisi riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze (Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01). In argomento si registra altresì l'intervento delle Sezioni Unite per le quali la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».

Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere a una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis:

Sez. 4, n. 20130/2022, Donato, cit.; Sez. 7, n. 39953 del 21/09/2022, Balla). .4. Orbene, la Corte territoriale, con riferimento a entrambi gli imputati, nel confermare la sentenza di primo grado quanto all'insussumibilità delle fattispecie accertate nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (ferma restando la riqualificazione del capo E ascritto a Otman El Machhouri operata in primo grado), ha dato corso a una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo a escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di «lieve entità».

Con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto coerente e non manifestamente illogica, è stata esclusa la minima offensività penale dei fatti di reato collocando le condotte in una «valutazione globale del fatto» tale da considerare mezzi, modalità e circostanze dell'azione e da ritenerli anche preponderanti rispetto alle quantità delle singole cessioni. Il riferimento è, in particolare, alla pluralità delle cessioni, aventi a oggetto diverse sostanze stupefacenti (cocaina, eroina e hashish, circa la posizione di Abdessamad Edaoudi, nonché cocaina ed eroina, circa la posizione di Otman El Machhouri), effettuate in favore di più soggetti ed eseguite sostanzialmente con il medesimo modus operandi caratterizzato dall'utilizzo di utenze telefoniche deputate all'organizzazione delle cessioni seriali poi operate all'interno di una piazza di spaccio collocata in un'ampia zona boschiva (ciò tranne che per il capo E ascritto a Otman El Machhouri, per il quale, difatti è stata ritenuta l'ipotesi di «lieve entità»).

Sicché, i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, anche laddove dedotti sotto la prospettazione di violazioni di legge, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, con le quali, peraltro previa valutazione atomistica delle accertate circostanze fattuali, si mira a sostituire a quella del giudicante la propria valutazione degli elementi probatori, con conseguente inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità, articolandosi in mere doglianze in fatto non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

5. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della equa somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 set