Ordinanza — n. 39349/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANA ARMANDO nato il 01/06/1993 avverso la sentenza del 12/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCA421ate-av445G-a-Pe-laaFt-it- udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Lucca, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato ad Armando Sana, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento a 1 kg di cocaina, 'ritenuto in continuazione con fattispecie in materia di stupefacenti già oggetto di condanna (quest'ultima considerata più grave).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39349/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANA ARMANDO nato il 01/06/1993 avverso la sentenza del 12/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCA421ate-av445G-a-Pe-laaFt-it- udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Lucca, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato ad Armando Sana, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento a 1 kg di cocaina, 'ritenuto in continuazione con fattispecie in materia di stupefacenti già oggetto di condanna (quest'ultima considerata più grave).
2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha sostanzialmente criticato il determinato aumento (pari a 4 mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa) per la continuazione c.d. esterna della fattispecie sub iudice (avente a oggetto 1 kg di cocaina) con quella già oggetto di condanna.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto deducente la mera determinazione dell'aumento di pena per la continuazione (peraltro motivato a pag. 2 della sentenza impugnata) atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod.- proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01;'Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione;
Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio, in motivazione).
4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci il 17 settembre 2024 Il siglier sore Il P ente' jo Dona Ferranti D E POSITATA IN C