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Ordinanza — n. 39346/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39346/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39346/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO MARIANNA LUCIA nato a NISCEMI il 13/12/1991 avverso la sentenza del 04/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GELA4,3~4&9-a4e-Perti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Gela, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Marianna Lucia Amato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenute in continuazione tra loro.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39346/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Gela, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Marianna Lucia Amato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenute in continuazione tra loro.

Parole chiave

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dichiarazioni inverosimili testimonianza della vittima confessione attendibilità dei testimoni diritto di non autoincriminarsi testimone a carico

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Gela, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Marianna Lucia Amato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per plurime fattispecie di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO MARIANNA LUCIA nato a NISCEMI il 13/12/1991 avverso la sentenza del 04/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GELA4,3~4&9-a4e-Perti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Gela, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Marianna Lucia Amato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenute in continuazione tra loro.

2. Avverso la sentenza l'imputata, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto la «mancanza di motivazione e precisione della contestazione del tempus commissi delicti» di talune fattispecie in quanto indicate in rubrica come commesse nel 2022 e nel 2027 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d.

«patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto deducente, anche in termini di vizio motivazionale sul punto, un mero difetto di contestazione del tempus commissi delicti e non un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o altre ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., peraltro, in termini generici, in quanto facenti riferimento alla mera indicazione di cui alla rubrica, e senza confrontarsi con la motivazione di cui a pag. 5 della sentenza che fonda sull'analisi delle cessioni documentate tramite riprèse video (ex plurimis:

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione; Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio, in motivazione).

4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2