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Ordinanza — n. 39345/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39345/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated the arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific reasoning. The appellant claimed the conviction for heroin trafficking relied on mere supposition due to the lack of seized packaging, but the court found the lower court's decision based on convergent testimonies from police and the buyer regarding the exchange of 40 euros for heroin. Consequently, the appeal was rejected as non-specific, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; The appeal must contain specific arguments distinct from those already examined in the second instance; mere repetition of rejected grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation repetition of rejected grounds heroin trafficking conviction procedural costs and fine responsabilità penale dei minori responsabilità penale responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024
3 e s.), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione; Sez.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022
30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep.
Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022
2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLESE MIRKO nato a BENEVENTO il 09/12/1992 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Mirko Polese per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere accertata la cessione di eroina da parte dell'imputato senza l'avvenuto sequestro della detta sostanza e quindi sulla base di una mera supposizione fondata sui precedenti specifici a carico del prevenuto.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati pag. 2 e s. della sentenza impugnata), è fondato esclusivamente su motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale (pag. 3 e s.), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

4. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dell'appello (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, è lungi dall'aver accertato l'oggetto della cessione sulla base di mere supposizioni fondanti su precedenti condotte dell'imputato ma, nonostante il mancato reperimento dell'involucro oggetto di cessione, ha argomentato dalle dichiarazioni non solo dell'appartenente alla polizia giudiziaria, che ha assistito allo scambio di cosa contro prezzo (40,00 euro, oggetto di sequestro) ma anche in forza delle convergenti dichiarazioni rese dall'acquirente, circa la materiale apprensione dall'imputato di eroina a fronte del pagamento di 40,00 euro, previo accordo telefonico, della quale lo stesso si è disfatto all'arrivo delle forze dell'ordine e su richiesta dello stesso prevenuto.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembr