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Ordinanza — n. 39340/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39340/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39340/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TENNERIELLO ALESSANDRO nato a TORINO il 14/10/1989 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo della censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. Rilevato che la Corte territoriale, in ossequio ai principii enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39340/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo della censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. Rilevato che la Corte territoriale, in ossequio ai principii enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale peggioramento di uno stato anteriore riesame di una decisione precedente principio del ne bis in idem precedenti penali gravi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TENNERIELLO ALESSANDRO nato a TORINO il 14/10/1989 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo della censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. Rilevato che la Corte territoriale, in ossequio ai principii enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), per i quali la valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo conto di tutti gli indici di legge, ha argomentato, circa il difetto del requisito dell'occasionalità e della particolare tenuità della condotta, con riferimento ai precedenti penali per fatto identico dai quali l'imputato era gravato, nonché alla gravità della condotta. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Co sigl re estensore Il President?'