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Ordinanza — n. 39332/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on calunnia charges, ruling recidiva prevents prescription despite special effect recidiva subvaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39332/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for calunnia, but the Court noted that the crime was not prescribed because the recidiva infraquinquennale existed. The decision emphasized that special effect recidiva, even if subvalued in sentencing, excludes the application of prescription periods under Article 157, Paragraph 3 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69, cod. pen.; The existence of recidiva infraquinquennale prevents the prescription of the crime, and special effect recidiva, regardless of its subvaluation in sentencing, excludes the impact of the prescription period on the maximum penalty determination.

Parole chiave

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calunnia prescription recidiva infraquinquennale special effect recidiva Art. 157 Penal Code subvaluation recidiva inadmissible appeal Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 3, cod. pen.
Art. 69, cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TITTON GIANFRANCO nato a FOLLINA il 17/05/1949 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il reato di calunnia commesso il 20 marzo 2015 non è prescritto posto che, come evidenziato dalla Corte d'appello è stata riconosciuta la sussistenza della recidiva infraquinquennale; va, inoltre ricordato che, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01).

Osservato che il motivo sulla responsabilità per il reato contestato è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello (pagg. 2,3). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7