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Ordinanza — n. 39324/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds citing established case law on specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39324/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds as required by law. The appellant argued against the lower court's dismissal of their appeal, but the court found the appeal document entirely generic and failed to explicitly articulate critical arguments regarding the facts or legal reasons of the contested decision. Consequently, the court upheld the lower court's ruling, citing the consolidated jurisprudence that appeals must contain specific, reasoned critiques to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: An appeal is inadmissible for lack of specificity when the critical arguments regarding the factual or legal grounds of the decision are not explicitly stated and argued.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal consolidated jurisprudence specific grounds requirement Corte di Cassazione procedural defect generic appeal document motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 361 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 -dep. 22/02/2017-, Galtelli, Rv. 268822 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAEZZA GENNARO nato a ACERRA il 17/09/1980 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso che censura la sent72a che ha dichiarato inammissibile l'appello di 17ézza per difetto di specificità.CX Costituisce principio giurisprudenziale, già consolidato all'epoca delle decisioni di merito, quello secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 -dep. 22/02/2017-, Galtelli, Rv. 268822 - 01). La "Riforma Cartabia", peraltro, non ha fatto altro che codificare la giurisprudenza consolidatasi con la sentenza SU Galtelli, sopra richiamata. Nel caso in esame, quindi, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata è corretta, a fronte della assoluta genericità dell'atto di appello. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 gi