Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded criticism of sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding generic mitigating circumstances for a crime under Article 385 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the arguments were manifestly unfounded, generic, and lacked specific factual elements required to support the requested leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it consists of manifestly unfounded and generic criticism of the lower court's reasoning without providing specific positive elements necessary for recognizing the invoked mitigating circumstances.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/12/1975 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria con la quale il ricorrente insiste nei motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata oltre che generica;
Considerato, invero, che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e lineare (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e che, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il