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Ordinanza — n. 39321/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for late filing, ruling judicial deadlines are not subject to weekday suspensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39321/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed late, rejecting the argument that judicial deadlines should be suspended during weekdays. The court held that only deadlines imposed on parties for procedural acts are subject to weekday suspensions, not those for drafting and depositing judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 1 della legge n. 742 del 1969; Art. 16 della legge n. 162 del 2014: Judicial deadlines for drafting and depositing judgments are not subject to weekday suspensions, whereas only deadlines imposed on parties for procedural acts are suspended.

Parole chiave

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judicial deadlines weekday suspension appeal timeliness Corte di Cassazione procedural acts ritardo ingiustificato deposito tardivo inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 1 della legge n. 742 del 1969
I termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono, infatti, soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento.
Art. 16 della legge n. 162 del 2014
162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo
Rilevato che il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio di diritto fissato da Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICETOLA GIUSEPPE nato a CALABRITTO il 02/07/1967 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l'appello perché tardivamente proposto; esaminato il motivo di ricorso che deduce la tempestività dello stesso perché doveva essere riconosciuta la sospensione dei termini feriali nelle more del deposito della sentenza. Letta la memoria della difesa, che insiste nei motivi del ricorso.

Rilevato che il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio di diritto fissato da Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586, secondo il quale i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. I termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono, infatti, soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 l'ere estensore Il