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Ordinanza — n. 39320/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39320/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39320/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VUOLO ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 28/07/1987 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminato il motivo di ricorso che deduce la minima riduzione effettuata a seguito del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. riconosciuta prevalente sulle aggravanti. Rilevato che non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti in sede di giudizio di bilanciamento, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, Puzzo, Rv. 246820 - 01).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39320/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 6, cod. pen. riconosciuta prevalente sulle aggravanti. Rilevato che non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti in sede di giudizio di bilanciamento, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, Puzzo, Rv. 246820 - 01).

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione delle spese giudiziarie alleggerimento della pena riduzione dei premi dell'assicurazione malattie peggioramento di uno stato anteriore riduzione della multa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VUOLO ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 28/07/1987 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminato il motivo di ricorso che deduce la minima riduzione effettuata a seguito del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. riconosciuta prevalente sulle aggravanti. Rilevato che non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti in sede di giudizio di bilanciamento, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, Puzzo, Rv. 246820 - 01).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Consigli r estensore Il Pre‘dent