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Ordinanza — n. 39319/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, reiterating lower court's rejection of non-prosecution plea.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39319/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature and manifest unfoundedness of the grounds. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court had already rejected this based on the gravity of the conduct and the lack of proof regarding work authorization at the time of the offense. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appeal merely reiterated arguments already addressed with sufficient motivation in the second instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, merely reiterating censure already dismissed with sufficient and exhaustive motivation by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness non-prosecution plea reiterative arguments Article 131-bis Cassazione Roma soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Quanto alla la sussistenza della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131- bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.
art. 131- bis cod. pen
Quanto alla la sussistenza della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., la Corte d'appello ne ha congruamente motivato la mancata concessione in ragione della gravità della condotta.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LYAMANI HASSANE CUI 035AOUY nato il 22/09/1977 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno puntualmente evidenziato le ragioni per le quali non hanno ritenuto provato che, al momento del controllo, l'imputato fosse autorizzato a svolgere attività lavorativa (pag. 1).

Quanto alla la sussistenza della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., la Corte d'appello ne ha congruamente motivato la mancata concessione in ragione della gravità della condotta. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2024 Il Conss estensore Il Presi