Italian court dismisses appeal on criminal liability and procedural grounds for probation violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim for criminal liability due to lack of devolution and the nature of the subjective element as general intent. The court found the second ground inadmissible for lack of specificity and upheld the discretionary sentencing comparison as sufficiently motivated. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 609-bis, cod. pen.: The appeal is inadmissible when the issue of criminal liability was not devolved to the trial judges, when the ground of non-punishability is not specific, and when the comparison of mitigating and aggravating circumstances is based on sufficient motivation without mere arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELUCCI ANTONIO nato a CASERTA il 04/02/1981 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Osservato che, il primo motivo, relativo al riconoscimento della penale responsabilità è, da un lato indeducibile, non essendo stata la questione della crisi di astinenza devoluta ai Giudici di merito e, dall'altro, manifestamente infondato poiché l'elemento soggettivo del reato si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.
Il secondo motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata da ricorrente la gravità della condotta, tale da escluderne la particolare tenuità. Infine, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze (terzo motivo), implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette - come nel caso di specie- da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Peraltro, l'art. 69, quarto comma, cod. pen. vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2024 Il Consiglie estensore I