Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to material clerical error regarding judge composition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the alleged violation of the judge's immutability principle was merely a material clerical error. The appellant argued that the composition of the appellate collegium changed between the hearing and the judgment's deposit, citing a different judge's name on the final document. The court determined that since the collegium present at the hearing was the same one that issued the ruling, no legal violation occurred, and such errors cannot be corrected in a third-instance proceeding where the appeal itself is not admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 525, comma 2, c.p.p.; Art. 130, comma 1, c.p.p.: A material error in the name of a judge on a judgment does not constitute a violation of the principle of immutability if the collegium present at the hearing is identical to that which issued the ruling, and such errors cannot be corrected in a third-instance proceeding.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLO CARMELO nato a NAPOLI il 05/04/1988 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso e lette le note difensive. L'unico motivo di ricorso censura la violazione del principio dell'immutabilità del giudice ex art. 525, secondo comma, cod. proc. pen. Il ricorrente sottolinea, in particolare, la diversità della composizione del collegio giudicante tra il momento dell'(unica) udienza dibattimentale in appello (cfr. verbale del 03/10/2023) e quello del deposito delle motivazioni (cfr. sentenza di appello, depositata in cancelleria il 18/10/2023).
Il cambiamento riguarda, nello specifico, il Cons. Paone, presente all'udienza, e il Cons. Berni Canani, che figura nell'intestazione della sentenza. Si deve rilevare che il vizio censurato dal ricorrente, lungi dal potersi qualificare come violazione di legge, integra - molto più semplicemente - un errore materiale. In effetti, alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice può essere occorsa in quanto, in primo luogo, il Collegio di fronte al quale si è formata la prova in appello è il medesimo che ha contestualmente emesso il dispositivo (cfr. verbale del 03/10/2023 e dispositivo recante la medesima data).
In secondo luogo, il preteso mutamento non ha riguardato il giudice estensore (Pres. Claudia Picciotti), che presiedeva l'udienza dibattimentale. Occorre infine rilevare l'impossibilità, in sede di legittimità, di procedere alla correzione di tale errore materiale in quanto, ai sensi dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen. tale potere sussiste esclusivamente nei casi in cui l'impugnazione sia ammissibile. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così