Italian Court dismisses appeal as criminal appeal arguments are manifestly unfounded and procedural grounds are invalid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a criminal conviction for violence, but the court found the appeal's arguments to be manifestly unfounded. The lower court's reasoning regarding criminal liability, the adequacy of the sentence, and recidivism was deemed logical and coherent, justifying the dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded arguments or procedural defects lacking merit are inadmissible, and the appellant bears the costs.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERANZA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/03/1987 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla penale responsabilità e, in particolare, alla sussistenza di una violenza idonea ad integrare il reato contestato (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, inoltre, il giudice del gravame ha correttamente motivato anche con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice e alla configurabilità della recidiva contestata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Cons e estensore Il Presidente