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Ordinanza — n. 39315/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded regarding evasion defense and necessity claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39315/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and manifest unfoundedness. The appellant argued for a defense of necessity and evasion, but the court found the appeal merely reiterated lower court arguments without addressing the specific timing discrepancies regarding the hospital entry versus military control. Consequently, the court upheld the lower judgment, ruling that the delay in seeking medical care negated the necessity defense and the duration of the separation was irrelevant to the crime of evasion.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, as it merely reiterates lower court censure without engaging with the specific factual and legal grounds established by the previous judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal manifest unfoundedness defense of necessity crime of evasion procedural dismissal reiterative argument ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 54 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC VUCINA nato a GROTTAGLIE il 04/11/1995 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso sul vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta.

I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e insussistente lo stato di necessità poichè l'ingresso al Pronto Soccorso era segnalato alle ore 20.14, ovvero più di un'ora e mezza dopo rispetto al controllo dei militari operato almeno alle ore 18.40 (vedi pag. 3). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Co wispr. e estensore Il Presidente