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Ordinanza — n. 39314/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to vague grounds and non-devolved self-defense issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39314/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for failing to specify the grounds of criticism regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court noted that the lower court had already evaluated factual circumstances to prove the contested conduct, rendering the vague complaint a mere stereotype without connection to the judgment. Furthermore, the court rejected the claim regarding Article 54 of the Penal Code because this self-defense issue was not raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 54 c.p. The appeal is inadmissible if the grounds of criticism are indeterminate and lack a specific connection to the contested judgment, or if a self-defense issue was not devolved to the appellate court and is raised for the first time before the Court of Cassazione.

Parole chiave

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inadmissible appeal indeterminate criticism self-defense non-devolved Code of Criminal Procedure Italian Court of Cassazione licenziamento in tronco abbandono del procedimento disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 54 c.p.
Quanto alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 54 cod. pen
Quanto alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., deve rilevarsi che si tratta di questione non devoluta in appello e, pertanto, non proponibile per la prima volta in questa Sede.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OROPALLO FILIPPO nato a BUCCIANO il 12/02/1966 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta contestata.

Quanto alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., deve rilevarsi che si tratta di questione non devoluta in appello e, pertanto, non proponibile per la prima volta in questa Sede. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2024 e estensore Il