Cassation court dismisses appeal on procedural grounds regarding motivation technique and awards costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the appellate court's use of 'relationem' motivation was too generic and lacked specific citations. Although the appellate court merely referenced the first-instance judgment on sentencing and mitigating circumstances, the court ruled this practice was legally legitimate under established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the civil party's costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: A 'relationem' motivation is legitimate when it refers to a procedural act with congruous justification, demonstrates the judge's consideration of the referenced act's substance, and ensures the referenced act is known or accessible to the interested party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA CORTE GIUSEPPE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 28/09/1983 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata nei confronti di Della Corte Giuseppe; esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lette le conclusioni scritte della parte civile Generali Assicurazioni s.p.a., che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e ha depositato nota spese.
Osservato che il motivo è inammissibile in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe fatto effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:
1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. Nel caso in esame, i Giudici di appello, a fronte di censure già risolte in primo grado, hanno legittimamente rinviato alla sentenza di primo grado, quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, precisando di condividere totalmente le valutazioni ivi contenute.
Osservato, infine, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Nella specie, deve essere esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che ha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal Collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presi