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Ordinanza — n. 39311/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic argument fails to distinguish between separate criminal facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39311/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's argument conflated two distinct criminal facts into a single prolonged conduct. The lower court had clearly distinguished the two separate factual scenarios occurring at different times, which the appellant failed to address with specific counter-arguments. Consequently, the court rejected the appeal as generic and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and fail to engage with the specific, detailed factual reasoning provided by the lower court regarding distinct criminal facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds distinct criminal facts procedural dismissal Cassation review doppia punibilità pluralità di motivazioni infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI TAHAR nato il 11/03/1993 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Ritenuto che il motivo dedotto in relazione al fatto che non sussistono due diverse resistenze ma un'unica condotta prolungata nel tempo è generico perché non si confronta con la puntuale motivazione fornita a pag. 3 della sentenza, che spiega che si tratta di due diverse fattispecie avvenute in un momento temporale distinto.

Considerato che il giudizio sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorato ai precedenti penali dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il C liere estensore Il Presidente