Cassation appeal dismissed as generic under Art. 610(5-bis) for vague penalty complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano for being generic and failing to meet specific grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the application of a ten-month prison sentence for the crime of aggravated theft, alleging violations of law and defects in reasoning. The court rejected the claim because the complaint lacked the required specificity to proceed beyond a preliminary examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible de plano if it is generic and does not fall within the specific cases provided for by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGO ALEKES nato il 05/10/2003 avverso la sentenza del 14/12/2023 del TRIBUNALE di GENOVA---_astvLso-a~; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. ed altro, gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in materia di pena; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/06