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Ordinanza — n. 39307/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39307/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39307/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE MATTIA GIUSEPPE nato a POPOLI 11 19/08/1985 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39307/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per quanto concerne il terzo motivo, relativo alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen., sotto il profilo putativo, il ricorrente prospetta una lettura alternativa delle fonti di prova. La Corte di appello, a pagina 5 della sentenza, sottolinea correttamente l'impossibilità di riconoscere la suindicata esimente, considerato che l'intervento dell'operante non poteva assumere carattere arbitrario o discrezionale, essendo lo stesso intervenuto solo a fronte della trasgressione del codice della strada commessa dall'imputato, che ha giustificato l'agire legittimo del pubblico ufficiale.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia per la sicurezza pubblica attentato contro la sicurezza militare reati contro la pubblica autorità aggressione fisica reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
Per quanto concerne il terzo motivo, relativo alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen., sotto il profilo putativo, il ricorrente prospetta una lettura alternativa delle fonti di prova.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE MATTIA GIUSEPPE nato a POPOLI 11 19/08/1985 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

Con riferimento al primo motivo di ricorso (insussistenza della minaccia), il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso.

Quanto al secondo motivo, a pagina 4 la Corte d'appello puntualizza correttamente che la qualifica di pubblico ufficiale ha carattere permanente, determinando, quindi, un obbligo di intervenire in caso di eventuale necessità, a prescindere dall'effettivo esercizio stesso della funzione. Il pubblico ufficiale, quindi ha un indistinto dovere di azione a fronte del compimento di una infrazione di varia natura. Pertanto, nel caso di specie, essendo indubbio che Nuzzo detenesse il potere di sollevare la contestazione nei confronti dell'imputato, a nulla rileva che egli al momento del fatto fosse in abiti civili e a bordo della propria autovettura.

Per quanto concerne il terzo motivo, relativo alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen., sotto il profilo putativo, il ricorrente prospetta una lettura alternativa delle fonti di prova. La Corte di appello, a pagina 5 della sentenza, sottolinea correttamente l'impossibilità di riconoscere la suindicata esimente, considerato che l'intervento dell'operante non poteva assumere carattere arbitrario o discrezionale, essendo lo stesso intervenuto solo a fronte della trasgressione del codice della strada commessa dall'imputato, che ha giustificato l'agire legittimo del pubblico ufficiale.

Occorre, infatti, che sussista in capo all'agente un effettivo errore sul fatto che deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, come quello allegato dalla difesa, ma su dati fattuali concreti, che l'imputato ha l'onere di allegare, tali da giustificare, in base a una valutazione ex ante, l'erroneo convincimento che il p.u. stia ponendo in essere atti arbitrari (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727 - 02). Infine, con riferimento al quarto motivo, a pag. 4 e 5 la sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, indica le ragioni alla base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 221 TULPS e 294 del Regolamento di esecuzione TULPS.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Consi re este