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Ordinanza — n. 39306/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39306/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39306/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACIERNO PIETRO nato a L'AQUILA il 24/01/1971 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Lo stesso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell'art. 336 cod. pen. Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 39306/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen. Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale difesa d'ufficio attendibilità dei testimoni ricusazione del pubblico ministero facoltà di astenersi dal testimoniare ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACIERNO PIETRO nato a L'AQUILA il 24/01/1971 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Lo stesso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell'art. 336 cod. pen. Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente ,