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Ordinanza — n. 39305/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and failure to request alternative sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first and second grounds lacked specificity by merely repeating arguments already adequately addressed by the lower court. The third ground regarding alternative sentencing was rejected because the appellant failed to formally request it during the hearing. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by reproducing grounds already examined, or if the appellant fails to request a specific remedy like alternative sentencing during the hearing.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal alternative sentencing failure to request procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sostitutiva ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 133 cod. pen
In ogni caso, il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv.
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali
Osservato che il terzo motivo sul vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva è manifestamente infondato, non avendo il ricorrente formulato alcuna richiesta in merito, nemmeno nel corso dell'udienza di discussione del gravame (vedi Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHAMED SAAID nato il 12/08/1984 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; ritenuto che il primo motivo - sulla mancata traduzione dell'imputato alla prima udienza e sulla nullità della dichiarazione di assenza dello stesso - è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 ).

Rilevato che il secondo motivo sulla sussistenza della recidiva è privo di specificità per lo stesso motivo. In ogni caso, il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr.

Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419). Osservato che il terzo motivo sul vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva è manifestamente infondato, non avendo il ricorrente formulato alcuna richiesta in merito, nemmeno nel corso dell'udienza di discussione del gravame (vedi Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de