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Ordinanza — n. 39301/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for selling seized goods as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39301/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for reclassification of the crime and excessive sentencing, but the court found the first ground unfounded because the defendant was merely a custodian who knowingly facilitated the sale of seized property. The remaining arguments were rejected as repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 334, comma 2 e 3; Art. 335, comma 1 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal claiming a manifestly unfounded ground for reclassification of the crime must be declared inadmissible if the facts clearly demonstrate the defendant acted with full awareness to favor the owner of seized goods, while other grounds are rejected as repetitive of previously decided issues.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reclassification of crime seized goods sale custodian liability manifestly unfounded ground Cassa delle ammende repetitive arguments ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 334, comma 2 e 3 cod. pen.
Osservato che, il primo motivo, relativo alla mancata riqualificazione del reato in violazione dell'art. 334, secondo o terzo comma, o 335, primo comma, cod.
Art. 335, comma 1 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il secondo e il terzo motivo — che censurano l'eccessività della pena, l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'omesso esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il secondo e il terzo motivo — che censurano l'eccessività della pena, l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'omesso esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRICHIELLO DOMENICO nato a AFRAGOLA il 26/11/1956 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria dell'imputato, che ha chiesto la fissazione del ricorso innanzi alla Sesta Sezione di questa Corte. Osservato che, il primo motivo, relativo alla mancata riqualificazione del reato in violazione dell'art. 334, secondo o terzo comma, o 335, primo comma, cod. pen. è manifestamente infondato, posto che come evidenziato in sentenza, 1) l'imputato era custode, ma non proprietario delle shoppers;

2) dall'incarto processuale appare evidente che il predetto ha agito con la piena consapevolezza e volontà di favorire il proprietario dei beni sottoposti a sequestro, disponendone la vendita. Rilevato che il secondo e il terzo motivo — che censurano l'eccessività della pena, l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'omesso esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (pag. 3). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il