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Ordinanza — n. 39300/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for resistance to public authority as inadmissible and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39300/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by six defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged the location of the crime and the sentencing, arguing for a re-evaluation of evidence and the relevance of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was logical, the second appeal was too generic, and the sentencing criteria were properly applied under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Appeals challenging the location of the crime are inadmissible if they propose a re-evaluation of evidence, while generic appeals lacking specific critique of the decision's arguments are rejected as unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeals resistance to public authority re-evaluation of evidence generic appeal rejection sentencing criteria application ricusazione del pubblico ministero legittimazione a ricorrere motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen.
Ritenuto che la censura sulla determinazione della pena della pena è manifestamente infondata perché la Corte di appello ha puntualmente motivato in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Ritenuto che la censura sulla determinazione della pena della pena è manifestamente infondata perché la Corte di appello ha puntualmente motivato in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA ROCCO nato a MILANO il 24/05/1971 SPINELLI GIOVINA nato a LUCCA il 03/08/1967 BEVILACQUA MASSIMO nato a VASTO il 10/02/1994 BEVILACQUA SANTE nato a VASTO il 15/12/1995 BEVILACQUA ALFREDO nato a VASTO il 07/08/1996 CERELLI GUERRINO nato a SAN SALVO il 15/10/1965 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Bevilacqua Sante, Bevilacqua Alfredo, Bevilacqua Massimo, Bevilacqua Rocco, Spinelli Giovina e Cerelli Guerrino, tutti contenuti in un unico atto di impugnazione a firma del difensore di fiducia.

Rilevato che la prima censura relativa alla individuazione sul luogo del commesso reato di Bevilacqua Sante, Bevilacqua Alfredo e Bevilacqua Massimo è inammissibile perché prospetta una rivalutazione e una alternativa rilettura delle fonti di prova. Osservato che la seconda censura relativa alle posizioni di Bevilacqua Rocco, Spinelli Giovina e Cerelli Guerrino è totalmente generica perché non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione della Corte di appello ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di resistenza a p.u.

Ritenuto che la censura sulla determinazione della pena della pena è manifestamente infondata perché la Corte di appello ha puntualmente motivato in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e il fatto che le circostanze attenuanti generiche siano state ritenute prevalenti sulle recidive contestate rende irrilevante la circostanza che Bevilacqua Santo non sia stato dichiarato recidivo. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Con IgrIi‘efe estensore