Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding threats and self-defense claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to genericity and the manifest unfoundedness of its grounds. The appellant argued for an alternative reading of threats and claimed a putative self-defense under Article 393-bis of the Penal Code, but the Court of Appeal had already provided sufficient reasoning rejecting these assertions based on concrete factual errors. The Court upheld the lower court's decision, emphasizing that the appellant failed to substantiate their claims with specific facts or new evidence, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis cod. pen.; Art. 651 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court with sufficient motivation without presenting new specific facts or evidence to challenge the established legal conclusions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANI LORIS nato a PESCARA il 30/08/1999 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.
Con riferimento ai primi due motivi di ricorso (insussistenza della minaccia e del dolo), il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso.
A pag. 4 della sentenza impugnata, inoltre, la Corte di appello fornisce congrua motivazione circa l'insussistenza dei presupposti per ritenere integrata la causa di giustificazione putativa di cui all'art. 393-bis cod. pen., evidenziando che occorre sussista in capo all'agente un effettivo errore sul fatto che deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, come quello allegato dalla difesa, ma su dati fattuali concreti, che l'imputato ha l'onere di allegare, tali da giustificare, in base a una valutazione ex ante, l'erroneo convincimento che il p.u. stia ponendo in essere atti arbitrari (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727 - 02).
Osservato che il quarto motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata da ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen., la gravità della condotta, tale da escluderne la particolare tenuità (pag. 4). La motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, infine, saldamente ancorata ai precedenti penali dell'imputato (cfr. pag. 4). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co