Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis of evidence and failure to address mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant failed to provide a critical analysis of the appellate court's evaluation of the evidence, merely citing a violation of Article 336 of the Penal Code. The court noted that the first-instance judgment correctly assessed the gravity of the conduct and the absence of positive mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to critically examine the factual evaluation of evidence and ignores the court's reasoning regarding the absence of mitigating circumstances.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCHI PIETRO nato a ROMA il 07/10/1967 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; • Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Con riferimento al primo motivo di ricorso, lo stesso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell'art. 336 cod. pen. Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario.
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza di primo grado, che si fonde in un unicum con la sentenza impugnata, evidenzia puntualmente la gravità della condotta e l'assenza di elementi positivi di valutazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2024 Il Consi re estensore Il Preside